IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  In  virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli
dall'art. 2,  quarto  comma,  del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98;
  Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  22 gennaio  1934,  n. 36, relativo
all'ordinamento  delle professioni di avvocato e di procuratore ed il
regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative
e di attuazione del predetto decreto-legge;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale  7 settembre 1944,
n. 215, contenente norme concernenti gli esami di procuratore;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale  19 ottobre  1944,
n. 318,  contenente norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori
e degli avvocati;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la grazia e
giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  La  tenuta  dell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio
dinanzi   alle  giurisdizioni  superiori  e'  affidata  al  Consiglio
nazionale  forense,  il  quale  sara'  composto  di  venti membri, in
ragione di uno per distretto di Corte di appello.
  La  elezione  dovra' avvenire non oltre trenta giorni dalla entrata
in vigore di questo decreto.