IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI In virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore ed il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto-legge; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, contenente norme concernenti gli esami di procuratore; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318, contenente norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli avvocati; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. La tenuta dell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e' affidata al Consiglio nazionale forense, il quale sara' composto di venti membri, in ragione di uno per distretto di Corte di appello. La elezione dovra' avvenire non oltre trenta giorni dalla entrata in vigore di questo decreto.